Resoconto dal 28 giugno al 12 luglio
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Resoconto delle riunioni della Commissione statuto dal 28 giugno 2011 al 12 luglio 2011, con le riunioni sugli Organi centrali e sulle norme finali.
Composizione della commissione
Sono presenti in qualità di esperti, come in tutte le sedute, il Prorettore agli affari giuridici Francesco Dal Canto, il Direttore e il Vicedirettore amministrativo, Riccardo Grasso ed Elena Perini, e la dirigente responsabile dell’Ufficio legale, Sandra Bernardini.
Seduta del 28 giugno
Sono stati discussi i punti più importanti relativi al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, al pomeriggio sono stati esaminati gli articolati approvandoli quasi per intero. I punti più importanti e di notevole novità sono:
1) l’elettorato attivo per la carica di rettore spetta a tutti i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di tipo b (quelli che hanno diritto alla tenure track); ai ricercatori a tempo determinato di tipo a spetta il voto pesato per 1/2 (due teste: un voto); al personale tecnico-amministrativo il voto pesato per 1/7, aumentando così leggermente la loro influenza, vista che prima avevano 1/8. Per gli studenti votano quelli già eletti nel CdA, nel SA e nei consigli di dipartimento.
2) il Senato accademico è composto da 25 membri: oltre al rettore, 18 docenti (6 dei quali direttori di dipartimento), 2 rappresentanti TA, 4 studenti. I 18 docenti sono eletti sulla base dei 6 settori culturali in cui è divisa attualmente l’università di Pisa: ogni settore elegge 1 dir. di dip. più due professori di fasce tra loro diverse o un professore e un ricercatore. I 6 direttori di dip. e i 12 docenti (prof. e/o ric.) sono eletti in due collegi passivi diversi: in pratica l’elettorato attivo esprime due voti, uno per eleggere il direttore e uno per eleggere gli altri due rappresentanti.
I ricercatori a tempo determinato sono elettori passivi ed attivi, insieme ai ricercatori a tempo indeterminato . Abbiamo previsto la durata del loro incarico passando attraverso le maglie della legge. In realtà ci potranno essere al massimo 2 RTD, perché per la Gelmini “almeno 2/3 del senato deve essere composto da docenti di ruolo”. 2/3 di 25 è pari a 16,66 e perciò 17. Dato che i docenti più il rettore sono 19, rimangono due posti ipotetici (19-17). Sottolineo che a oltre Bologna (che non ha descritto i meccanismi elettivi), a mia conoscenza siamo l’unico ateneo ad avere questa possibilità.
Alle sedute del SA partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
3) il Consiglio di amministrazione è composto da 10 membri (in caso di parità varrà doppio il voto del rettore): oltre al rettore, 4 docenti, 2 studenti, 1 tecnico-amministrativo, 2 esterni. Gli esterni saranno individuati con avviso pubblico, il SA formerà una rosa di nomi e all’interno di quella il rettore li sceglierà
Seduta del 5 luglio
1) In sede di comunicazioni il rettore ci ha informato di aver nominato una sottocommissione mista SA-CdA incaricata di integrare gli articoli da noi modificati con il resto dello statuto e di stendere le norme transitorie e finali (comprensive quindi dei meccanismi di afferenza ai dipartimenti); l’ultima parola sul nuovo statuto resterà comunque al SA.
2) E’ stato completato l’articolato sul Consiglio di amministrazione (10 membri, ovvero rettore, 4 docenti, 2 studenti, 1 tecnico-amministrativo, 2 esterni). I 4 docenti saranno eletti (l’elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato); si è convenuto che l’elezione avvenga in collegio unico (norma molto importante secondo me), con un voto esprimibile a testa: il rettore si è impegnato a trasmettere la decisione al SA, che da settembre stenderà i regolamenti, tra cui quello elettorale.
3) Abbiamo approvato gli articoli relativi a:
3.1. nucleo di valutazione;
3.2. collegio dei revisori;
3.3. codice etico. Il codice è stato redatto da una commissione presieduta dal Prof. Pizzorusso;
3.4. direttore generale;
3.5. sistemi bibliotecario e museale;
3.6. centri, consorzi e strutture associative (la definizione di quali e quanti siano i centri è demandata ai regolamenti);
3.7. collegio di disciplina (composto probabilmente da un ordinario, un associato e un ricercatore a tempo indeterminato e altrettanti supplenti nominati dal SA);
3.8. autonomia gestionale e organizzativa. Questi punti li trovate nella bozza di statuto allegata.
4) A seguito del decreto legislativo attuativo dell’art. 5, comma 1, lett. b della L. 240, che prevede che i dipartimenti siano centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale ma non centri di spesa, sono stati modificati di conseguenza il comma 12 dell’articolo sui dipartimenti, che ora recita: “12. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”.
5) Abbiamo inserito un nuovo comma nell’articolo sui Corsi di studio, che si può leggere nell’allegato.
Seduta del 12 luglio
Questa seduta è probabilmente l’ultima operativa, dopo cinque mesi di lavoro, anche se continueremo a riunirci fino al 26 luglio.
La commissione ha infatti terminato i suoi lavori, avendo approvato gli articoli che la legge 240 imponeva di riscrivere. Ora sarà il senato accademico che dovrà approvare il testo definitivo e procedere alla stesura dell’allegato con l’elenco e la descrizione dei nuovi dipartimenti.
1) Abbiamo approvato gli articoli relativi a:
a. comitato unico di garanzia (art. 19);
b. sistemi bibliotecario e museale (art. 39);
c. norme comuni (Titolo VI, artt. 49-54);
d. disposizioni transitorie (Titolo VII, artt. 55-58).
2) Dopo la nostra seduta, nel tardo pomeriggio, la sottocommissione mista SA-CdA ha provveduto a integrare gli articoli approvati nella bozza complessiva dello statuto.
3) Riguardo ai tempi di attuazione della riforma, un calendario ipotetico potrebbe essere quello che segnalo sotto (naturalmente le date sono indicative, nel senso che invece del 1° marzo 2012, potrebbe indicarsi il 20 marzo, e così via). La Road map potrebbe essere questa:
Tenuto conto che il rettore conta di inviare al MIUR il nuovo statuto entro la fine di luglio (entro i sei mesi, senza richiedere la proroga di tre mesi), che ad agosto ci sono le ferie amministrative, che il ministero ha quattro mesi di tempo per valutarlo, che lo statuto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in GU del decreto rettorale, i tempi dovrebbero essere (più o meno) questi:
a. 1 marzo 2012: entrata in vigore del nuovo statuto;
b. entro 30 marzo: delibera del SA per la costituzione dei nuovi dipartimenti;
c. entro 31 marzo: assegnazione ai nuovi dip. delle risorse strumentali, logistiche e finanziarie;
d. entro 1 maggio: costituzione dei consigli di dip.; avvio delle procedure per la costituzione del Senato Accademico;
e. entro 1 giugno: elezioni dei direttori di dip.;
f. entro 1 luglio: attivazione dei dip., del consiglio e del direttore (e disattivazione delle facoltà dei vecchi dip.), ingresso in carica del nuovo SA;
g. entro 30 settembre: avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione;
h. 1 novembre: ingresso in carica del nuovo CdA;
i: entro 31 dicembre: nomina del direttore generale, del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori.
L’approvazione definitiva dello statuto da parte del CdA e del Senato accademico è in corso e terminerà entro il 27 luglio, in tempo per inviare lo statuto al ministero. Sicuramente i futuri regolamenti, che il S.A. dovrà scrivere a partire da settembre prossimo, condizioneranno l’applicazione dello statuto e anche le nostre prospettive lavorative.
Resoconto dal 24 maggio al 21 giugno
Resoconto della riunione della Commissione statuto del 24 maggio 2011 e articolato sui Corsi di studio e sulle Scuole (strutture di raccordo) approvato nelle riunioni tenute dal 31 maggio al 21 giugno 2011.
Composizione della commissione
Sono presenti in qualità di esperti, come in tutte le sedute, il Prorettore agli affari giuridici Francesco Dal Canto, il Direttore e il Vicedirettore amministrativo, Riccardo Grasso ed Elena Perini, e la dirigente responsabile dell’Ufficio legale, Sandra Bernardini.
La commissione aveva convocato per un’audizione il Prof. Alessandro Pizzorusso, coordinatore della Commissione per la redazione del codice etico, che interviene con una breve introduzione storica sulla natura del codice etico, un tempo non previsto nell’ordinamento giuridico e ora espressamente richiesto dalla legge di riforma dell’Università. Pizzorusso esprime alcune riflessioni sui contenuti del codice, in particolare sui destinatari e sul ruolo dei professori universitari. Invita la Commissione statuto a riflettere su questi aspetti, pregiudiziali per il lavoro della Commissione che si occupa della redazione del codice etico e fondamentali per gli aspetti relativi al lavoro di raccordo tra le due Commissioni.
Interviene Gianfranco Denti, membro della commissione per la redazione del codice etico, ritiene che l’obiettivo del codice etico debba essere quello di chiarire, soprattutto nei confronti dell’opinione pubblica, che l’Università sorveglia determinati comportamenti non corretti.
Roberta Cella domanda su quale sfera agiscano le norme etiche e chiede un esempio concreto di violazione. Francesco Dal Canto precisa che le norme etiche hanno valore orientativo e non prescrittivo e dovrebbero suscitare comportamenti virtuosi. Si potrebbe per esempio prevedere che un Dipartimento non possa assumere il vincitore di un concorso per ricercatore qualora vi siano legami di parentela con un componente del Dipartimento.
Inizia l’esame dell’articolato sulle Strutture di raccordo. Dal Canto descrive le proposte di emendamento trasmesse dai componenti della commissione, che evidenziano una serie di argomenti su cui approfondire la discussione. In particolare le riflessioni emerse riguardano il nome da attribuire alle strutture di raccordo, l’affinità, l’afferenza, la rappresentanza negli organi di governo, le questioni relative all’incompatibilità, alla possibilità di recesso di un Dipartimento e l’opportunità di istituire o meno la Commissione paritetica anche per la Struttura di raccordo.
Franco Turini ritiene che molte delle questioni sollevate sulle Strutture di raccordo si possano risolvere con la definizione delle stesse. A suo giudizio le Strutture di raccordo sono definite da un insieme di corsi di studio. I Dipartimenti che concorrono all’istituzione della Struttura dipendono da quei corsi di studio. L’esistenza della struttura è pertanto necessaria per la gestione dei corsi di studio dei Dipartimenti che la compongono. A suo giudizio indicare la Struttura di raccordo come un insieme di Dipartimenti la rende eccessivamente gerarchica.
Dal Canto precisa che è la stessa legge a prevedere la Struttura di raccordo come un insieme di Dipartimenti. Turini replica sottolineando le contraddizioni contenute nella legge, che prevedono che le Strutture, pur costituite dai Dipartimenti, si occupino di didattica.
Partendo dalla considerazione delle differenti anime culturali che compongono l’Ateneo, Mauro Ferrari ritiene che sia molto difficile creare un modello di struttura di raccordo valido per tutto l’Ateneo, non tanto per una questione di poteri, quanto per le finalità e gli obiettivi di ciascuna area intende perseguire. Sarebbe pertanto opportuno a suo giudizio che, al fine del raggiungimento di determinati obiettivi, il Dipartimento avesse la possibilità di delegare alcune funzioni alla Struttura di raccordo. In tal modo si eviterebbero duplicazioni di organi decisionali e conflitti di potere. Lo Statuto pertanto rispetto a questo punto dovrebbe consentire la massima flessibilità, per garantire la condivisione più ampia.
Roberto Romboli condivide le riflessioni di Turini e dal Canto, sottolineando che la struttura flessibile delle Strutture di raccordo dovrà avvenire nei limiti previsti dalla legge, soprattutto sul fronte della delega di funzioni e dei poteri. A proposito dei punti critici citati da Dal Canto ritiene che il nome della struttura dovrebbe essere unico per tutto l’Ateneo.
Carlo Da Pozzo esprime alcune perplessità sull’attribuzione alle Strutture di raccordo delle funzioni di coordinamento dell’attività didattica, dal momento che si tratta di aggregazioni temporanee di corsi. A suo giudizio l’affinità prevista dalla legge non è paragonabile all’omogeneità richiesta per costituire i Dipartimenti. Riflette sulla flessibilità e i poteri delle strutture, sottolineando che laddove si dotassero le Strutture di raccordo di poteri forti la flessibilità si ridurrebbe. A proposito dell’istituzione ritiene invece che lo Statuto dovrebbe indicare che è facoltativa.
Claudio Casarosa interviene a proposito della realtà della Facoltà di Ingegneria, dove sarebbe opportuno avere una Struttura di raccordo forte che collabori con altri Dipartimenti e che possa proporre agli Organi di governo proposte migliorative nel campo della didattica e dell’offerta formativa. Sarebbe a suo giudizio auspicabile che il presidente della struttura faccia parte degli organi di governo.
Partendo da alcune riflessioni sui concetti di omogeneità e affinità, Roberta Cella ritiene che le Strutture di raccordo non debbano necessariamente essere sovraordinate, ma più flessibili e in grado di evolvere a seconda delle esigenze di coordinamento didattico che di volta in volta si presentano. A suo giudizio lo Statuto dovrebbe definirne la struttura di base e consentire la delega graduale delle competenze, a seconda delle esigenze didattiche dei Dipartimenti che ne fanno parte.
Emiliano Dovico ritiene che alcune funzioni non debbano essere delegabili alle Strutture di raccordo, come per esempio l’attribuzione dei posti. A proposito dell’organizzazione della struttura propone una sorta di centro di servizi simile agli attuali centri interdipartimentali che si occupi anche degli aspetti riguardanti l’orientamento e la pubblicità dei corsi.
Richiamandosi a quanto contenuto nelle proprie proposte sulle Strutture di raccordo, Andrea Mannoni ritiene che sia opportuno denominarle “Facoltà”, come segno di continuità con quelle attuali e per non creare confusione agli studenti. Condivide le riflessioni di Casarosa sulla modalità di organizzazione delle Strutture di raccordo e sulla presenza del presidente negli organi di governo.
Michele Da Caprile esprime alcune riflessioni sulla scarsa chiarezza del testo di legge, che non risolve le criticità e non fornisce quindi una linea definita di azione. A suo giudizio sarebbe opportuno evitare strutture troppo ridondanti, cercando tuttavia di contemperare sia le esigenze di Medicina e Ingegneria, che necessitano di una struttura forte, sia le esigenze delle altre realtà.
Roberta Moruzzo ritiene che la Struttura di raccordo debba essere un organo di servizio per il coordinamento delle attività didattiche, quindi non gerarchicamente sovraordinato, bensì in staff. Sulla questione delle deleghe condivide le proposte di coloro che le ipotizzano limitatamente agli aspetti didattici. Ritiene infine che la valutazione sulla natura e sui compiti di queste strutture debba essere fatta anche tenendo delle scelte degli altri Atenei della regione. Luigi Muzzetto teme che l’attivazione delle Strutture di raccordo possa dare vita a ulteriori livelli di mediazione, a svantaggio delle realtà più piccole.
Pasquale Cuomo, intervengo sottolineando che occorra riflettere sulle modalità di afferenza dei Dipartimenti alle Strutture di raccordo, per evitare la duplicazione di organi e a beneficio di tutte le realtà presenti nell’Ateneo e non soltanto di Medicina e Ingegneria, che hanno esigenze di coordinamento particolari. Ossia, secondo me i dipartimenti potrebbero afferire a più scuole, per evitare che esse abbiano un eccessivo potere.
Il 14 giugno ci sono state le audizioni di Piero Floriani, presidente del Sistema bibliotecario di ateneo; di Pierluigi Consorti presidente del Centri disciplinare di Scienze per la pace; Franco Favilli presidente del Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa; di Walter Landini presidente del Centro Interdipartimentale di Storia Naturale e del Territorio e del Museo di Storia Naturale e del Territorio situato a Calci; Marcella Bertuccelli direttrice del Centro Linguistico Interdipartimentale; infine di Bettina Klein e di Shevawn O’Connor, che illustrano le attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
Allego di seguito l’articolato approvato sulle Strutture di raccordo (scuole) e sui corsi di studio.
Pasquale Cuomo
LE SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI
Istituzione
Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l’offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l’istituzione di una struttura di raccordo denominata Scuola. L’istituzione e l’attivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
L’afferenza di un Dipartimento a Scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della Scuola, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato.
Il recesso di un Dipartimento dalla Scuola è deliberato, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato.
Il numero massimo di Scuole non può essere superiore a 12.
Ciascun Dipartimento può far parte di una sola Scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, possa essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a far parte di più Scuole.
Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
La Scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento proposto dal relativo Consiglio e approvato dal Senato Accademico.
L’istituzione di una Scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
Il Consiglio
1. Il Consiglio della Scuola è composto:
- dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola;
- da una rappresentanza – non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti della Scuola – di docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei predetti Dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio o di dottorato che interessano i dipartimenti della Scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali;
- da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% dei componenti del Consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e coordinati dalla Scuola;
2. Il Consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l’attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i Dipartimenti della Scuola.
3. Qualora i Dipartimenti coinvolti nella Scuola svolgano funzioni assistenziali, il Consiglio assume anche i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione Toscana, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio, al suo interno, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.
Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio coinvolti, convoca e presiede il Consiglio della Scuola, ne attua le delibere, e fissa l’ordine del giorno delle relative riunioni.
Il Presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.
La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Commissione paritetica della Scuola
1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e studenti eletti dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti ed è presieduta dal Presidente della Scuola o da un suo delegato.
2. E’ compito della Commissione paritetica:
- svolgere un’attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all’andamento delle attività didattiche di cui all’art. xxx comma 2 lett. n.
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio;
3. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e la modalità di individuazione dei componenti.
I CORSI DI STUDIO
Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.
I corsi di studio dell’area medica possono afferire alla Scuola di riferimento, se costituita.
L’afferenza del corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Senato accademico.
L’istituzione, l’attivazione, la disattivazione e la soppressione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Senato accademico.
Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, alla attivazione, alla disattivazione e soppressione di un corso di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo.
Sono organi del corso di studio il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica.
Il Consiglio
1. Il consiglio di corso di studio è composto:
- dai docenti degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
- dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
- da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del Consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l’attività di supporto alla didattica presso il corso di studio.
4. Le competenze del consiglio di corso di studio sono le seguenti:
- organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
- esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
- sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
- avanzare per l’attribuzione di incarichi di insegnamento e l’attivazione di contratti anche a titolo gratuito ai fini della programmazione didattica proposte ai dipartimenti interessati o alle Scuole se costituite;
- approvare la relazione annuale sull’attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
- avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi didattici;
presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione ed all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
- formulare ai consigli dei dipartimento interessati o alle Scuole se costituite, proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio
- formulare al consiglio di dipartimento interessato la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
- esprimere pareri sull’ordinamento didattico del corso di studio;
- proporre al Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
- approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
- deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal Consiglio di Dipartimento.
Consigli di corso aggregati
Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso Dipartimento, o Scuola se attivata, sin dall’attivazione dei corsi, possono proporre, a maggioranza assoluta dei propri membri, al Dipartimento di afferenza, o alla Scuola se costituita, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dal consiglio di dipartimento di afferenza o dalla Scuola se costituita.
La revoca dell’aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei consigli dei corsi aggregati;
Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l’attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.
Il Presidente
Il presidente del Consiglio del corso di studio è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso.
L’elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori del corso. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.
Il presidente dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile per una volta.
Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori del corso di studio. Qualora l’assenza o l’impedimento del presidente si mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l’interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni entro 30 giorni.
Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori subentra al titolare dell’organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.
Il Presidente del corso di studio è competente a:
- convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l’attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- predisporre la relazione annuale sull’attività didattica;
- sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
- proporre al Direttore del Dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Commissione paritetica del Corso di studio
1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal Presidente di corso di studio o da un suo delegato.
2. E’ compito della Commissione paritetica:
- svolgere un’attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all’andamento delle attività didattiche;
3. Nel regolamento di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
4. La commissione paritetica dei consigli aggregati è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il presidente del consiglio aggregato che la presiede.
Resoconto 16 maggio
Seduta della commissione statuto del 16 maggio
Composizione della commissione
Nella riunione di lunedì 16 maggio, dopo aver confermato l’ultima revisione del testo sulla giunta del dipartimento, siamo tornati ad esaminare le strutture di coordinamento (o scuole) ed abbiamo iniziato a riflettere sulla composizione e sulla elezione degli organi centrali, avendo come base di discussione le proposte che ciascuno di noi, su impulso del presidente, aveva appositamente redatto.
Strutture: Dal Canto ha illustrato la bozza di articolato, aggiornata con gli emendamenti che alcuni di noi avevano a suo tempo presentato. Il testo, ha precisato, è concepito per punti principali, per essere successivamente chiarito e definito dalla Commissione. I principali nodi da sciogliere riguardano la possibilità, o meno, che un dipartimento possa aderire a più di una struttura/scuola, nonché la modalità con cui può, invece, recedervi; la previsione – come proposto da Milazzo – che l’attivazione di ciascuna di esse avvenga non solo previo parere del Senato, ma d’intesa con il medesimo organo; il ruolo e le funzioni della commissione paritetica, rispetto a quella analoga attivata nei dipartimenti; la rappresentanza del personale T-A.
A questo proposito, Da Caprile ha chiesto che al consiglio della struttura/scuola partecipino anche i responsabili delle biblioteche, delle strutture scientifiche e di servizio, dell’organizzazione didattica (responsabile della segreteria didattica, coordinatori etc), di tutti i dipartimenti e di tutte le strutture interessate. Oltre a quanto detto, vi sono altri punti da chiarire, come il rapporto delle strutture/scuole con i dipartimenti coinvolti e con i corsi di studio. Lo stesso termine “scuola” lascia sinceramente qualche dubbio, poiché rischia di essere fuorviante per un organo di coordinamento e che, se non viene cambiato l’attuale orientamento della commissione, dovrebbe essere “leggero”.
La discussione, poi, si è spostata sugli organi centrali, su richiesta del Rettore, in vista del suo incontro con i rettori di Siena e Firenze, previsto per oggi.
Organi centrali: il Rettore stesso ha commentato le proposte presentate, provando ad enucleare gli orientamenti prevalenti, chiedendo il contributo di tutti i membri. Lo scopo era quello di attivare una riflessione iniziale, da sedimentare nelle prossime riunioni, che potesse far emergere i primi momenti di condivisione.
L’organo più delicato da definire, visti i radicali cambiamenti apportati dalla legge, tanto alla gamma delle sue attribuzioni, quanto alla sua composizione, è il Consiglio d’Ammoinistrazione. Stando alle proposte presentate, sono due gli orientamenti maggioritari: struttura a 9 o a 10 membri. Vi ricordo che la legge pone il limite di 11, compresi rettore e studenti, e impone gli esterni.
Nel nostro caso, tra le due soluzioni, cambia solamente la rappresentanza degli studenti: rettore, 2 esterni, 4 docenti, 1 o 2 studenti, 1 T-A. Gli studenti hanno richiesto di avere due componenti, per evitare di caricare su uno solo la rappresentanza di tutti gli altri e considerando che la Legge 240 tutela espressamente la loro presenza negli organi. Casarosa ed Da Caprile si sono dichiarati favorevoli, mentre altri hanno evidenziato come un organo, con un numero pari di membri, comporti qualche rischio e che il problema della rappresentanza non riguarda solamente gli studenti.
Gli altri due punti, davvero delicati, sono quelli della elezione e/o della scelta dei futuri consiglieri, “esterni” ed “interni”. La legge pone dei paletti, soprattutto per quanto riguarda il possesso di solide competenze gestionali o professionali. Rispetto agli “esterni”, la lettura delle proposte, ma anche il successivo dibattito, hanno delineato un certo favore verso la predisposizione di un bando (Turini, Muzzetto, Romboli, Da Pozzo), seguito dal vaglio delle candidature, operato dal Senato. Soluzione sentita come di maggior garanzia, rispetto ad altre. Non tutti, comunque, si sono detti d’accordo, ad esempio Casarosa. Da Caprile ha detto che tra gli esterni, non vedrebbe affatto male la presenza di un ente pubblico (comune, regione), così da rinsaldare il legame di questo ateneo con il territorio, così come di un precario. Quest’ultima ipotesi (il precario come esterno) è condivisa con Cuomo e Dovico.
Rispetto agli interni, vi sono due posizioni, quasi paritarie: alcuni più favorevoli (Turini, Muzzetto, Romboli) ad un Consiglio nominato (es: rosa del Senato e scelta del Rettore), altri convinti che debba essere elettivo (Casarosa, Cella, Da Caprile, Cuomo, Dovico). Da Caprile in sintonia con gli altri citati tra parentesi, ha sottolineato che il CDA è organo anche politico e con poteri più penetranti degli attuali, per cui è bene che siano gestiti da persone scelte dal corpo elettorale. E’ preferibile, inoltre, che non sia un esecutivo del rettore. Diversamente, non avrebbe senso mantenere i prorettori, come ha sottolineato Roberta Cella.
Senato: il Rettore, analizzando le proposte, ha evidenziato come la posizione nettamente prevalente sia quella di fissarlo intorno a 27 membri. Un numero, quindi, che consentirebbe un dibattito meno pesante e quindi deliberazioni più veloci. La componente docente dovrebbe attestarsi su 18 senatori, facilmente ripartibili per 6 macroaree culturali. Ad esse sarebbe ancorata la rappresentanza dei direttori: la Gelmini prevede che costituiscano 1/3 della parte docente. Oltre al rettore, vi sarebbero, in questa ipotesi, 4 studenti, 3 T-A ed 1 ricercatore precario, come proposto da Pasquale Cuomo,non presente alla seduta a causa di un impegno, da Dovico e da Da Caprile. A questo proposito, Da Caprile e Casarosa, hanno spiegato come sia importante dare spazio alla componente precaria, che svolge un ruolo insostituibile nella ricerca. Non solo, questa scelta sarebbe un segnale forte ed in controtendenza rispetto alla dilagante precarizzazione del mondo del lavoro che affligge sempre più giovani. Altri membri, ad esempio Muzzetto, hanno condiviso le loro nostre parole. Per quanto riguarda i tecnici-amministrativi, se venisse confermata tale, la loro rappresentanza negli organi, costituirebbe una forte riconoscimento del ruolo che svolgono nell’ateneo.
Per correttezza, vi prego di tener presente che, gli orientamenti sopra descritti, dovranno essere consolidati e vagliati attraverso ulteriori discussioni e riflessioni. Infatti, i nodi che dobbiamo affrontare sono assai delicati e non si prestano certo a decisioni frettolose e poco meditate.
Michele Da Caprile
Aggiunta:
Da un incontro congiunto tra Senato Accademico, Consiglio d’Amministrazione e Commissione statuto, e dato il ricalcolo della componente studentesca, si potrebbe prevedere un Senato a 28 membri:
Rettore + 18 docenti e Ric.TI+ 5 studenti (4+1dottorando) + 3 tecnici-amm. + 1Ric. TD
Ma è una ipotesi per ora.
(P.C.)
Resoconto 3 maggio
Seduta della commissione statuto del 3 maggio
Composizione della commissione
Sono presenti in qualità di esperti, come in tutte le sedute, il Prorettore agli affari giuridici Francesco Dal Canto, il Direttore e il Vicedirettore amministrativo, Riccardo Grasso ed Elena Perini, e la dirigente responsabile dell’Ufficio legale, Sandra Bernardini.
Il Rettore informa la Commissione dell’esito della discussione avvenuta nel corso della riunione del Senato accademico del 27 aprile sui primi articoli dello Statuto esaminati e approvati. In particolare il Senato si è soffermato sui quesiti posti dalla Commissione, che riguardavano la composizione numerica dei Dipartimenti, l’afferenza e l’indicazione o meno dell’elenco dei nuovi Dipartimenti tra gli allegati allo Statuto. In particolare segnala l’intervento di Francesco Giorgelli, rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato, in merito alla mancata indicazione del numero di rappresentanti della sua categoria di personale in Consiglio di Dipartimento. Il Rettore informa di aver fatto presente l’orientamento della Commissione, volto a rimandare al regolamento generale l’indicazione numerica delle rappresentanze per non appesantire la scrittura dello Statuto. Tuttavia invita i componenti a tenere presente la proposta della precedente Commissione Statuto, che aveva elaborato un comma sulla rappresentatività del personale tecnico amministrativo che si potrebbe tenere in considerazione.
Segnala inoltre l’intervento del rappresentante degli studenti Nicola Pedretti sulla questione delle deroghe. Il Presidente informa di aver chiarito che la Commissione ha previsto nello Statuto deroghe motivate per le aree CUN e nelle norme transitorie per casi specifici. Pedretti si è inoltre soffermato sulla sfiducia al Direttore esprimendo parere favorevole a una sorta di verifica di medio termine. Su questo punto il Rettore ha precisato che la Commissione intende la sfiducia come un atto politico grave, da realizzarsi qualora venga meno il rapporto fiduciario tra il Direttore e il Consiglio. In sintesi il Senato accademico ha accolto con favore la necessità di razionalizzazione e di sostenibilità che deve guidare la creazione dei nuovi Dipartimenti, mentre sull’afferenza ha sottolineato che questa libertà debba essere temperata dalla responsabilità istituzionale. Dato che questa scelta è legata a quella delle risorse finanziarie il Senato accademico ha ipotizzato due differenti scenari: uno legato al criterio della titolarità dell’insegnamento per i professori e alla scelta del Dipartimento per i ricercatori e l’altro legato all’impegno dei Dipartimenti, con un meccanismo analogo a quanto avviene per i settori del CUN. Il Senato accademico ha inoltre espresso alcune perplessità legate all’indicazione dei nuovi Dipartimenti tra gli allegati allo Statuto e ha sollevato il problema dei futuri poteri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Il Presidente ha precisato in merito che, nei limiti dei margini di manovra concessi dalla legge, saranno attribuite al Senato una serie di competenze. Sulla questione delle Scuole non sono invece emersi orientamenti precisi.
Prima di procedere con l’esame di nuovi articoli il Rettore sottopone alla Commissione alcune proposte del Senato Accademico sulla modifica dei settori scientifico-disciplinati, che a suo giudizio potrebbero essere accolte. Inizia così un’articolata discussione.
Claudio Casarosa condivide la proposta del Rettore, ricordando quanto espresso nella riunione precedente a proposito del parere del Consiglio di Dipartimento sulla modifica dei settori scientifico disciplinari e sui trasferimenti da un Dipartimento all’altro, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria.
Il Rettore dà perciò lettura del nuovo comma, aggiunto a seguito delle osservazioni del Senato: “La modifica dei settori scientifico disciplinari riguardanti un dipartimento esistente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previo parere o su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.”
Il Rettore dà lettura del nuovo comma 10, aggiunto a seguito delle osservazioni del Senato: “La richiesta di un docente di afferire a un Dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato e i Consigli dei dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei Dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo.”
La Commissione concorda su queste due aggiunte.
Carlo Da Pozzo ritiene che anche il Dipartimento di destinazione dovrebbe avere la possibilità di esprimersi.
Lucia Natali propone di chiarire meglio i concetti di budget e di disponibilità finanziaria per evitare equivoci.
Il Rettore condivide la necessità di fare chiarezza su questi aspetti, sottolineando l’importanza del concetto di budget per definire le afferenze e nel contempo ricordando che a normativa vigente occorre, per ragionare in maniera più progettuale, tenere conto anche dei punti organico. Richiama infine brevemente l’evolversi della politica del personale presso l’Ateneo, che fino ad alcuni anni fa era organizzata secondo il concetto di organico e che a seguito dei pesanti tagli finanziari ha già subito e subirà una forte riduzione del personale nei prossimi anni.
Tornando all’articolato sui dipartimenti il Rettore prosegue segnalando la proposta del Senato di eliminare il sub-comma: “assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica del Dipartimento”.
La Commissione concorda.
Inizia la discussione sulla Giunta di dipartimento.
Pasquale Cuomo. Domando se con il termine “ricercatori” si intendano anche quelli a tempo determinato e la risposta è affermativa.
Emiliano Dovico propone di aumentare la rappresentanza degli studenti in giunta in numero paritetico a quello di ogni fascia di docenza (2 studenti e un dottorando invece che uno studente e un dottorando).
Andrea Mannoni condivide la proposta di Dovico e propone di prevedere la presenza di uno studente in più o, in alternativa una rappresentanza pari al 15% dei componenti della Giunta.
Pietro Milazzo propone di utilizzare l’attuale definizione contenuta nello Statuto, che precisa che le funzioni della Giunta sono di coordinamento e istruttorie. Si domanda inoltre se non sia opportuno fare riferimento alla possibilità di rappresentanza delle sezioni, qualora presenti e se sia attribuibile alla Giunta qualsiasi tipo di delega, oppure se sia giusto limitarne i compiti alle questioni di ordinaria amministrazione.
Luigi Muzzetto ritiene che i compiti della Giunta debbano essere di natura tecnica e non politica.
Roberto Romboli propone un’inversione dell’ordine dei commi previsto nella bozza, prevedendo prima la composizione e l’elezione e poi le funzioni. Esprime alcune perplessità sulle attribuzioni definite dal Regolamento interno del Dipartimento, proponendo di indicare invece le materie non delegabili alla Giunta.
Michele Da Caprile si associa a coloro che propongono per la Giunta un ruolo tecnico e istruttorio e una limitazione delle materie delegabili. Sulla rappresentanza del personale tecnico amministrativo auspica che nella riunione congiunta del 18 maggio (Commissione statuto, Senato accademico e Consiglio di amministrazione) si possa trovare una soluzione condivisa a garanzia della categoria. Sottolinea infine la necessità che nelle norme transitorie possano essere definiti i criteri di ripartizione del personale tecnico amministrativo nelle nuove strutture.
Roberta Moruzzo si esprime a favore di una Giunta che abbia compiti di coordinamento e istruttori.
Claudio Casarosa condivide le proposte dei colleghi, in particolar modo quelle riguardanti al limitazione delle deleghe.
Roberta Cella interviene propone una rappresentanza per il collegio unico di dottorandi, specializzandi e assegnisti. Esprime alcune perplessità sul numero dei docenti, proponendo di abbassare a due il numero dei rappresentanti per categoria.
Pasquale Cuomo. Mi associo a quanto detto da Cella e anche io propongo che la Giunta sia composta, oltre al direttore vicedirettore, da 2 ordinari, 2 associati, 2 ricercatori (td e ti), 1 rappresentante del personale t/a, 1 dottorando (o specializzando o assegnista), 1 studente. Altrimenti risulterebbe un organismo pletorico. Per i dipartimenti con più componenti rispetto alle 50 unità, si può pensare a ad un aumento del numero dei componenti della Giunta.
Il Rettore accoglie la proposta di Romboli di riordino dei commi. E’ inoltre d’accordo sui poteri istruttori e di coordinamento della Giunta e l’esclusione dalla delega per alcune materie (chiamata dei docenti, approvazione del bilancio, attivazione dei corsi ecc…). L’articolo sarà riscritto secondo le indicazioni emerse e sarà portato in approvazione nella prossima riunione.
Si passa ora ad esaminare le questioni che riguardano la commissione paritetica.
Emiliano Dovico ritiene che la Commissione paritetica debba occuparsi anche di formulare pareri sulla modifica dei corsi di studio e degli ordinamenti e la commissione concorda.
Dovico ritiene inoltre che sarebbe utile il parere della Commissione paritetica sul bilancio.
Il Rettore ricorda che i compiti della Commissione paritetica riguardano esclusivamente gli aspetti riguardanti la didattica.
Roberta Moruzzo ricorda che nei compiti del Direttore, egli deve redigere una relazione annuale sull’andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione annuale della Commissione paritetica del Dipartimento. Propone quindi di inserire un rimando anche nei punti riguardanti i compiti della Commissione paritetica. Domanda inoltre un chiarimento sull’ultimo punto della bozza sui poteri della Commissione paritetica: “formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.”
Emiliano Dovico precisa che si tratta della verifica dei carichi didattici. Domanda infine che la Commissione paritetica abbia anche il compito di occuparsi di raccogliere le segnalazioni relative alle violazioni del regolamento didattico di Ateneo, per le quali a oggi non vi è un organismo che si occupi di questi problemi.
Francesco Dal Canto propone che questo aspetto sia trattato nella parte di Statuto relativa alle questioni disciplinari.
Alessandra Braca ritiene indispensabile la presenza del coordinatore didattico all’interno della Commissione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante. Questa opinione è condivisa da Dovico, Moruzzo e Turini. Il coordinatore didattico è la figura di riferimento esperta dal punto di vista amministrativo delle questioni relative alla didattica.
Carlo Da Pozzo non condivide la posizione appena espressa dai colleghi sottolineando che le competenze del coordinatore didattico sono le stesse del presidente del corso di studio.
Pietro Milazzo dubita che la presenza del coordinatore didattico in Commissione paritetica sia legittima ai sensi della legge Gelmini.
Roberta Cella ritiene che sarà difficile dare adeguata rappresentanza ai coordinatori didattici, che saranno presenti in più di una unità per Dipartimento, dato che la loro presenza è legata a ciascun corso di studio.
Michele Da Caprile ritiene che sia indispensabile prevedere a livello di Statuto la presenza di una figura amministrativa di supporto alla didattica, demandando a un regolamento generale la previsione degli aspetti pratici.
Roberta Moruzzo propone di inserire un punto in cui sia precisato che nel regolamento di funzionamento del Dipartimento sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti. La Commissione accoglie questa indicazione..
Qui di seguito trovate i commi approvati sulla Giunta di Dipartimento e sulla Commissione paritetica, che chiudono il lungo articolo sui Dipartimenti e che verranno messi in votazione oggi 10 maggio 2011.
Pasquale Cuomo
Commi approvati il 3 maggio 2011
Giunta di Dipartimento
1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. Le attribuzioni e modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel regolamento interno di Dipartimento.
2. Il consiglio di Dipartimento, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, ad eccezione di [da definire] precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da un uguale numero, non inferiore a due, di professori ordinari, professori associati e ricercatori. Il responsabile amministrativo del Dipartimento fa parte della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
4. La Giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento interno del Dipartimento entro un mese dall’insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
La commissione paritetica
1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento ed è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato.
2. E’ compito della Commissione paritetica:
- svolgere un’attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all’andamento delle attività didattiche di cui all’art.xxx comma 2 lett.n.
3. Nel regolamento di funzionamento del Dipartimento sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
Resoconto 26 aprile
Seduta della commissione statuto del 26 aprile
Composizione della commissione
Sono presenti in qualità di esperti, come in tutte le sedute, il Prorettore agli affari giuridici Francesco Dal Canto, il Direttore e il Vicedirettore amministrativo, Riccardo Grasso ed Elena Perini, e la dirigente responsabile dell’Ufficio legale, Sandra Bernardini.
Inizia la discussione sull’articolo riguardante il Consiglio di Dipartimento.
Franco Turini propone di prevedere la partecipazione del coordinatore didattico nel consiglio di dipartimento in vista della nuova funzione, anche didattica, che assumeranno i Dipartimenti.
Pasquale Cuomo. Riprendendo quanto avevo detto nella riunione precedente, sottolineo che sarebbe necessaria una rappresentanza degli assegnisti di ricerca, in misura proporzionale al numero di assegnisti presenti nel Dipartimento. Infatti viene accettato che dipartimenti con più di 12/15 assegnisti avranno 2 rappresentanti in consiglio di dipartimento.
Carlo Da Pozzo condivide le proposte sulla rappresentanza omogenea di tutte le categorie che compongono il Dipartimento come i dottorandi e gli assegnisti. Ha invece molte incertezze sulla figura del coordinatore didattico che non ha poteri specifici e che fa parte del personale amministrativo, di cui sarebbe prevista la presenza nel Consiglio.
Il Direttore amministrativo precisa che data la natura dei compiti del coordinatore didattico, sarebbe più opportuno prevederne la partecipazione all’interno degli organi del corso di studio, regolandone la presenza nel regolamento di Ateneo e non nello statuto..
Michele Da Caprile condivide la proposta di Turini sulla presenza del coordinatore didattico, che a seguito della riorganizzazione dipartimentale sarà una figura trasversale a più strutture. Per di più ritiene che sarebbe opportuno già accennare nello statuto figure come il coordinatore didattico e il referente tecnico dei dipartimenti scientifici, lasciandone la descrizione delle funzioni e dei compiti al regolamento generale. A proposito dell’articolato sulla rappresentanza del personale tecnico amministrativo, propone di utilizzare la proposta della precedente Commissione Statuto, prevedendo anche la presenza di una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.
Il Rettore precisa su quest’ultimo punto che nella dizione “personale tecnico amministrativo” sono compresi anche i bibliotecari, gli informatici e di conseguenza anche i collaboratori ed esperti linguistici che avranno adeguata rappresentanza.
Il Direttore amministrativo riguardo ai collaboratori ed esperti linguistici invita a non stabilire norme rigide nello Statuto, dal momento che la loro rappresentanza dipenderà dall’afferenza degli stessi al Dipartimento oppure al Centro Linguistico interdipartimentale.
Francesco Dal Canto propone di aggiungere un comma in cui si prevede che ciascun Dipartimento possa definire con proprio regolamento sia il tipo di rappresentanza, sia la numerosità, in base alla futura dimensione che assumerà. Anche il Rettore ritiene che l’eccessivo grado di dettaglio possa appesantire la struttura dello Statuto, oltre che essere poco funzionale.
Roberta Moruzzo ritiene invece che la presenza del coordinatore didattico e di altre figure debbano essere inserite nello statuto, rimandando eventualmente a un regolamento generale la disciplina dei compiti e delle funzioni. Teme che seguendo in modo troppo rigoroso il principio della flessibilità si possano delegare eccessivamente alle strutture le decisioni che la Commissione non intende assumere.
Claudio Casarosa non è del parere di inserire con eccessivo dettaglio le questioni organizzative nello Statuto, dal momento che l’organizzazione cambia costantemente e non può essere prevista nel documento che regola i principi fondamentali dell’Ateneo. Propone invece che sia l’organo che si occuperà della redazione del Regolamento generale di Ateneo a prevedere la figura del coordinatore didattico e le sue funzioni.
Roberto Romboli, richiamandosi alla proposta di Turini, esprime alcune osservazioni sui poteri del coordinatore didattico che, qualora non avesse diritto di voto potrebbe prendere parte in qualunque momento alle riunioni su richiesta del Direttore del Dipartimento. Sarebbe opportuno a suo giudizio, prima di prevedere la presenza del coordinatore e di figure simili nello Statuto, di definirne la funzione e i compiti, dato che non vi è omogeneità tra le strutture su questo punto.
Emiliano Dovico condivide che siano demandate al regolamento di Ateneo l’indicazione specifica del tipo di rappresentanza e della quantità e del modo di elezione di studenti, dottorandi e personale non strutturato. Tuttavia ribadisce quanto già espresso nella riunione precedente a proposito della necessità di separare la rappresentanza degli studenti da quella dei dottorandi e degli specializzandi.
Franco Turini condivide la proposta di Dovico sulla separazione della rappresentanza degli studenti da quella dei dottorandi e specializzandi.
Claudio Casarosa ricorda che i dottorandi sono studenti delle Scuole di Dottorato, che scelgono di afferire al Dipartimento, quindi bisogna che abbiano una rappresentanza distinta.
Pasquale Cuomo. Anche io mi associo a questa esigenza di una rappresentanza distinta tra studenti e dottorandi/specializzandi.
Francesco Dal Canto osserva che demandare al regolamento di Ateneo la normativa sulla quantità dei rappresentanti potrebbe ritardare la costituzione dei nuovi Dipartimenti, che dovrebbero attendere il completamento dell’iter di approvazione del regolamento di Ateneo per istituire i propri organi di governo.
Il Rettore propone allora di indicare un limite minimo e massimo di rappresentanti per ciascuna categoria. Si associa il Direttore amministrativo, precisando nelle norme transitorie che in prima applicazione si fa riferimento al numero minimo.
Emiliano Dovico non condivide le ultime proposte emerse, dal momento che sarà comunque necessario prevedere l’emanazione di un regolamento generale di Ateneo.
Roberta Cella invita la Commissione a tenere presente l’articolo 24, comma 3 dell’attuale Statuto, di cui dà parziale lettura: “Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all’intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.” A suo giudizio si tratta di un’ottima base di partenza per definire la questione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo.
Il Rettore invita i membri a votare sulla previsione della rappresentanza nello Statuto e del contestuale rinvio al regolamento di Ateneo per le questioni di numerosità. In alternativa propone di prevedere nello Statuto il numero di rappresentanti per ciascuna categoria. A larga maggioranza la Commissione condivide la prima proposta del Rettore e quindi del rinvio al regolamento d’Ateneo.
Riprende la discussione e la votazione sui commi, che troverete in fondo a questo resoconto. Sottolineo soltanto i cambiamenti al comma 7, perché mi pare un segno importante di apertura e trasparenza. E il comma che riguarda i problemi o le decisioni relative alla “persona del docente” (chiamate, congedi, assegnazioni, ecc.).
Franco Turini propone di aprire a tutte le fasce della docenza la discussione generale. Su richiesta dei professori associati propone di non restringere l’elettorato passivo in caso di elezione del direttore.
Il Direttore amministrativo pone alcune opposizioni di tipo legale su questa apertura.
Emiliano Dovico condivide le riflessioni di Turini sull’apertura a tutte le fasce della docenza.
Claudio Casarosa condivide la proposta di apertura di Turini alle discussioni che riguardano la carriera e il ruolo dei docenti.
Pasquale Cuomo. Anche io mi esprimo ad una discussione generale aperta a tutto il Consiglio di dipartimento e dopo sulle questioni specifiche, voterà chi ha diritto di voto.
Dopo queste osservazioni il Rettore mette in votazione il comma 7 nella seguente formulazione: “Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori di prima fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di prima e seconda fascia, dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori.”
Il comma è approvato all’unanimità.
Ecco ora i commi approvati, che vi avevo già mandato per mail senza resoconto.
Pasquale Cuomo
Commi approvati il 26 aprile 2011
Il Consiglio
1. Il Consiglio del Dipartimento è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
Ne fanno inoltre parte:
a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento.
c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi afferenti al Dipartimento
d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
3. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni; quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo durano in carica due anni.
4. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.
5. Spetta al Consiglio:
a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell’autonomia e dell’iniziativa dei singoli docenti;
b. promuove iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze scientifico-tecnologiche all’esterno;
c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio di riferimento del dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
d. predisporre il regolamento interno del dipartimento;
e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
f. proporre l’istituzione, l’attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
g. proporre l’attivazione e la disattivazione di master universitari;
h. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento;
i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali e all’impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
l. proporre le modifiche dell’ordinamento didattico dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di Corso di studio e della commissione paritetica;
m. proporre i regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento, previo parere dei relativi Consigli di Corso di studio e della commissione paritetica;
n. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
o. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Ateneo;
p. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento;
q. provvedere alle chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
r. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
6. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo.
7. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori di prima fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di prima e seconda fascia, dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori.
Sciopero generale
Contro la precarizzazione del lavoro di ricerca
Per uscire dalla crisi puntando su cultura e innovazione, diritti e tutele
L’assemblea dei ricercatori precari dell’Università di Pisa partecipa allo sciopero generale indetto dalla CGIL con un proprio striscione.
Appuntamento alle ore 9 in viale Bonaini.
Resoconto 19 aprile
Seduta della commissione statuto del 19 aprile
Composizione della commissione
Sono presenti in qualità di esperti, come in tutte le sedute, il Prorettore agli affari giuridici Francesco Dal Canto, il Direttore e il Vicedirettore amministrativo, Riccardo Grasso ed Elena Perini.
La discussione, nella fase iniziale, ha avuto come oggetto la mancanza della Giunta di Dipartimento come organo di dipartimento. La bozza iniziale prevedeva infatti soltanto il direttore ed il consiglio, delegando a quest’ultimo la facoltà di costituire o meno la giunta.
La commissione si è divisa su questa decisione: una parte maggioritaria era favorevole all’introduzione obbligatoria della giunta (Turini, Cella, Casarosa, Da Caprile), mentre altri la percepivano come un organo poco utile o al massimo facoltativo (Natali, Muzzetto, Ferrari, Dovico e il Rettore, con accenti diversi). Messa ai voti questa decisione, è passata a maggioranza l’introduzione della Giunta come organo di dipartimento. Anche io, pur non esprimendomi, ero favorevole a questo organo.
La commissione è passata ad esaminare i compiti del direttore, e alla bozza sono stati introdotti alcuni cambiamenti su sollecitazione di Franco Turini e di Emiliano Dovico.
Ad esempio: il direttore assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica, togliendo il precedente riferimento ai corsi di studio afferenti al dipartimento; promuovere, in collaborazione con i docenti il reperimento dei fondi dipartimento.
In questo senso va subito fatta una precisazione: nell’articolato approvato che troverete allegato in fondo, per personale o docenti di dipartimento, si intendono anche i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti, ecc. Si è scelta questa soluzione di sinteticità, per non fare “comma per comma” un elenco. Che verrà invece inserito all’inizio, una volta sola.
Roberto Romboli ha poi fatto introdurre dei pareri della giunta sulla predisposizione del rapporto annuale sulla ricerca e del bilancio.
Michele Da Caprile ha proposto di far rispettare le competenze del segretario amministrativo, oltre a quelle del direttore, per la disposizione degli atti amministrativi, finanziari e contabili. Questa richiesta è stata accettata. Invece è stata respinta un’altra richiesta, sull’introduzione del coordinatore tecnico, ossia di un tecnico amministrativo che si sarebbe dovuto occupare della gestione delle attrezzature e dei laboratori nelle strutture scientifiche. La commissione ha ritenuto che si dovesse trattare nei singoli regolamenti di dipartimento.
E’ stata inoltre cambiata la durata in carica del direttore del dipartimento. Era previsto inizialmente un periodo di 3 anni, rinnovabile per altri 3. alla fine la commissione ha deciso di fissare il mandato a 4 anni, senza possibilità di reincarico immediato. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di sfiduciare il direttore dopo un anno, con una mozione motivata presentata da un terzo dei componenti del consiglio. La sfiducia può essere richiesta altre volte durante il mandato.
Qui si esauriscono i commi approvati. Aggiungo che in chiusura di seduta abbiamo iniziato a discutere delle attribuzioni del consiglio e della rappresentanza. Senza approvare nulla. Ma nella prossima seduta saranno discussi e approvati i commi sulla rappresentanza dei precari all’interno del consiglio di dipartimento.
Pasquale. Ho già anticipato, che la rappresentanza dei dottorandi (calcolati come studenti) ci debba essere, ma che in sede di regolamento generale di ateneo si trovi un accordo per garantire agli studenti la medesima proporzione di rappresentanti. Ho anche chiesto una rappresentanza dei docenti a contratto, che però sarà messa soltanto nei corsi di studio. Mentre in consiglio di dipartimento ci saranno tutti i ricercatori a tempo determinato, gli specializzandi, i dottorandi e uno (o due a secondo dei numeri) rappresentante degli assegnisti.
Ma aspettiamo la prossima seduta per averne la certezza. Vi incollo in fondo i commi approvati nella seduta odierna.
Pasquale Cuomo
Commi approvati il 19 aprile 2011
Strutture – Il Dipartimento
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
a. il Direttore;
b. il Consiglio;
c. la Giunta.
Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al Direttore:
a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
c. assicurare, nell’ambito del Dipartimento, l’osservanza delle norme della legislazione vigente, dell’ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti dell’Ateneo;
d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e. disporre, nei modi previsti dal Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l’utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell’ateneo;
f. assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica del dipartimento;
g. autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
h. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
i. promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
l. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
m. redigere la relazione annuale sull’andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento;
n. predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.
o. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo
4. Il Direttore è eletto fra i professori di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia l’elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 4 anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorsi un anno dall’inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al Decano del Dipartimento che convoca il Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore su proposta del Direttore.
Resoconto 12 aprile
Seduta della commissione statuto del 12 aprile
Composizione della commissione
L’ampia ed articolata discussione che ci ha impegnato negli ultimi incontri, unitamente alla ricca riflessione che si sta svolgendo in ateneo, hanno facilitato la completa approvazione dell’articolo che inquadra i dipartimenti. Nel testo, su cui mi soffermerò tra poco, sono stati dipanati alcuni nodi critici su cui si era incentrata larga parte del precedente dibattito.
L’esame dell’articolato è ripartito dal comma 6, cioè quello che disciplina le soglie per l’attivazione dei dipartimenti, nonché le eventuali deroghe.
Il presidente, nell’avviare i lavori, ha puntualizzato come un attento esame dell’organico docente, e quindi della sostenibilità del sistema-ateneo, abbia portato ad un adattamento dell’originaria ipotesi che prevedeva soglie sensibilmente più alte per la costituzione e per la disattivazione dei dipartimenti, su cui si era creato un iniziale consenso. Questa considerazione è stata fatta propria dalla commissione e, infatti, il testo approvato fissa in 50 il numero per la costituzione ex novo (previo parere o su proposta del SA) e conferma la soglia di legge – 40 docenti – per lo scioglimento.
La disciplina delle deroghe, tema intrinsecamente delicato, ha stimolato un corposo numero di interventi che, a poco a poco, hanno affinato, diciamo per successive addizioni, il testo che poi è stato approvato. La deroga per la istituzione dei dipartimenti è deliberata dal CDA, su parere o proposta del SA, quando la struttura comprenda, di norma, docenti appartenenti alla medesima area CUN. Casarosa ha evidenziato come, per le informazioni in suo possesso, le 14 aree dovrebbero rimanere sostanzialmente tali, anche a seguito della imminente ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari.
Alcune importanti precisazioni per chi legge: l’inciso ‘di norma’ è stato introdotto, su esplicita richiesta di Turini e Casarosa, al fine di evitare che un singolo docente, non appartenente all’area, possa bloccare la costituzione della nuova struttura. Alla deroga sono stati posti due limiti forti, uno legato alla sostenibilità: le strutture devono mantenersi al di sopra della soglia minima per almeno un quinquennio; l’altro implicito, ma altrettanto cruciale: derogare non significa costituire strutture ex novo con meno di 40 docenti.
Invece, per quanto riguarda le altre situazioni critiche presenti in ateneo e non contemplate da questa casistica, nelle norme transitorie sarà inserito un comma ad hoc che consentirà agli organi di governo di deliberare nello specifico, in base a criteri prestabiliti, che comunque dovranno tener conto dei vincoli di legge e di sostenibilità del sistema. Ricordo che i pensionamenti, da qui al 2015, saranno assai cospicui.
E’ stato affrontato anche l’altro punto, rilevante, dell’afferenza: i docenti prendono servizio presso la struttura che ne ha disposto la chiamata e devono rimanervi per almeno tre anni. L’integrazione è stata richiesta dal professor Romboli, per consentire una più efficace programmazione delle risorse di personale docente.
In caso di afferenza ad altro dipartimento, il CDA – previo parere o proposta del SA - verifica che la struttura di destinazione possegga il budget necessario. I criteri guida saranno definiti nei regolamenti di ateneo.
Per quanto riguarda il comma relativo alle ‘sezioni’, su richiesta di Da Pozzo, del sottoscritto e di altri ancora, è stata approvata una formulazione più definita della precedente, ancorandone (quantomeno) la definizione al regolamento di funzionamento della struttura.
L’ultimo comma riguarda più direttamente la nostra area e dispone che il fabbisogno di personale docente e T-A sia definito dal CDA su parere del SA e aggiornato anche in caso di attivazione o disattivazione dei dipartimenti, oltre che in base alla programmazione triennale. E’ stata accolta la mia richiesta di porre delle garanzie anche per il personale che afferisce ai dipartimenti, pensando alle prossime ristrutturazioni. Come ha giustamente rilevato il direttore amministrativo, adesso il CDA è chiamato ad esprimersi direttamente sulla politica del personale. Aggiungo che, in questo modo, il processo diviene più definito e consente ai nostri rappresentanti di esprimersi in merito. Naturalmente, come ho detto nel mio intervento, il Regolamento generale dovrà disciplinare con maggior precisione gli organici e l’impiego del personale.
Michele Da Caprile
Commi approvati
Commi approvati dalla commissione statuto nella seduta del 12 Aprile
Strutture – Il Dipartimento
6. Per istituire un Dipartimento sono necessari almeno 50 docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno, di norma, la totalità dei docenti di ateneo di un’area Cun, fermo restando il rispetto del requisito di legge per tutto il quinquennio successivo. In ogni caso, se il numero dei docenti scende al di sotto delle 40 unità, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la disattivazione.
7. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento.
8. I docenti al momento della presa di servizio presso l’Università afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
9. La richiesta di un docente di afferire ad un Dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato, previa verifica della disponibilità della copertura finanziaria del dipartimento di destinazione e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo.
10. Ogni Dipartimento si dota di un regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d’Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico.
11. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e di spesa.
12. Il regolamento di funzionamento del Dipartimento può prevedere la possibilità di attivare articolazioni interne allo stesso, chiamate sezioni, prive di rappresentatività esterna, definendone limiti, condizioni e finalità.
13. Il fabbisogno di personale docente e tecnico amministrativo del Dipartimento è definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato, ed è aggiornato nell’ambito della programmazione triennale prevista dalla legislazione vigente o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti.
